Dimensioni Minime Bagno: Cose da Sapere per un Bagno a Norma

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Quando si parla di bagno, non bisogna considerare soltanto l'elemento acqua: ovviamente il bagno è quell'ambiente della casa dove ci si rifugia per la cura e l'igiene, ma in realtà è uno spazio che contempla anche la presenza dell'elettricità.

Di conseguenza, è opportuno rivolgersi a esperti che conoscano tutte le normative, affinché realizzino un bagno perfettamente in regola con le disposizioni previste in termini di dimensioni minime. Le dimensioni minime del bagno di una abitazione, per esempio, devono essere di almeno 3,5 metri quadrati, e nel caso di abitazioni che abbiano una misura complessiva maggiore di 70 metri quadrati, le normative vigenti , che sono definite e regolate in ogni caso a livello delle amministrazioni di ciascun comune italiano, prevedono un lato corto che misuri almeno 170 cm. Per quanto riguarda l'altezza minima del bagno, invece, le normative prevedono che l'altezza minima interna stabilita per tutte le stanze della casa, e cioè quella di 270 centimetri, possa essere ridotta a 240 centimetri nel caso specifico del bagno. Come detto, le questioni relative alle dimensioni minime del bagno sono regolate in ultima istanza dai regolamenti comunali, che i progettisti ai quali si farà riferimento dovranno conoscere in modo da non incorrere in sanzioni.

Inoltre, osservare tutte le leggi in merito alla suddetta divisione non è soltanto obbligatorio, ma è l’unica certezza per avere spazi abitativi confortevoli, oltre che sicuri. Nel momento in cui si ristruttura un'abitazione o se ne costruisce una nuova abitazione, è obbligatorio attenersi alle norme igienico-edilizie e di sicurezza che regolano le caratteristiche degli alloggi abitativi e delle singole stanze. Tali norme sono il Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, che regola la materia a livello nazionale, ma soprattutto il Regolamento edilizio di cui ciascun Comune è dotato. Come dice stesso il nome, questo strumento viene redatto da ogni singolo ente di governo locale, in virtù dell'autonomia normativa di cui beneficia sulla base della legislazione nazionale e regionale. Con il Regolamento edilizio il Comune disciplina le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze, le destinazioni d’uso degli stessi, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e di controllo. 

In parole povere, è la legge a cui chi costruisce o ristruttura anche solo il bagno della propria abitazione deve fare riferimento per ogni singolo aspetto che riguarda la parte progettuale del locale.

Scopriamo quanto detto nel dettaglio.

1. Quanto deve misurare un bagno?

La legge del 5 luglio 1975 in realtà non stabilisce una superficie minima o massima per il bagno, ma elenca gli elementi indispensabili: WC, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Invece, per sapere le misure minime e massime di un bagno, occorre controllare il regolamento del comune di appartenenza.

1.1 Quanto deve misurare un bagno?

2. Finestra sì, finestra no

La legge nazionale del 5 luglio 1975 stabilisce che in ogni divisione di un’abitazione ci sia illuminazione naturale diretta, fatta eccezione per bagni e altri locali come il ripostiglio. Per quanto riguarda il bagno, la norma impone un'apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o un impianto di aerazione meccanica e funzionante. In questo caso la normativa locale fornisce in genere indicazioni più restrittive, specificando nel dettaglio tutti i requisiti in tema di aeroilluminazione naturale. Utilizzando ancora una volta il regolamento edilizio del Comune di Milano come esempio, si legge che almeno un bagno dell’abitazione deve avere una finestra apribile, della misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dell’aria. In caso di abitazioni fino a 70 mq, purché con una sola camera da letto (anche a due letti) e di case con almeno un altro bagno dotato di finestra è consentita invece l’aerazione attivata (art. 48 del Regolamento edilizio del Comune di Milano).

L'aspirazione tramite macchinario nei bagni ciechi deve inoltre assicurare un volume di ricambio d'aria di minimo 6 volumi/ora in espulsione continua, mentre se l'espulsione è intermittente a comando automatico deve assicurarne ben 12 volumi/ora; inoltre, per quest'ultimo caso, bisogna che sia adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente. Questo significa che si può trasformare un ripostiglio oppure utilizzare un altro vano privo di finestra per ricavare un secondo bagno, purché si seguano le indicazioni del Regolamento edilizio in merito all’aerazione attivata.

3. Altezza minima e disimpegno

Riferendoci ancora una volta alla legge nazionale, l’altezza minima interna dei bagni a differenza di quella per le altre divisioni che deve essere minimo 270 cm, può essere ridotta a 240 cm. Questo significa che se l’abitazione ha soffitti molto alti, è possibile ridurre l'altezza del soffitto in bagno e ricavare così dei vani tecnici o ripostigli sospesi in quota. Un'altra particolarità di molti comuni italiani in merito al bagno delle abitazioni riguardo la divisione tra bagno e cucina: ad esempio, ancora una volta il Regolamento del Comune di Milano stabilisce che il bagno, o comunque l’ambiente contenente il vaso igienico, sia disimpegnato dalla cucina mediante un apposito vano delimitato da serramenti, che può essere l’antibagno, il corridoio o un atrio. Nell’antibagno si può collocare eventualmente il lavabo.

4. L'impianto elettrico in bagno

La norma Cei 64/8 riguarda gli Impianti elettrici domestici e ne stabilisce le prestazioni minime, prescrivendo l’installazione di un numero minimo di punti presa per l’energia separati e di punti luce in funzione del tipo del locale, della dimensione e del livello prestazionale dell’impianto. Lo standard minimo per il bagno richiede almeno 2 punti presa: solitamente una in corrispondenza dello specchio e una per la lavatrice, e due punti luce. Ancora, la variante V3 alla suddetta norma prescrive che il comando dei punti luce di ogni locale deve essere posto almeno nei pressi dell’ingresso del locale stesso, non importa se interno o esterno e ovviamente, vi possono essere anche punti di comando posizionati in altri posti, purché aggiuntivi a quello menzionato.

4.1 L'impianto elettrico in bagno

5. Norma Cei 64-8

I locali contenenti bagni o docce sono classificati come luoghi a rischio aumentato, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici. Nei locali contenenti bagni o docce è opportuno prevedere l’adozione di precauzioni particolari, con lo scopo di evitare condizioni pericolose per le persone. L’impianto elettrico in bagno deve essere eseguito con maggiori prescrizioni tecniche rispetto agli altri ambienti. La norma Cei 64-8 riporta le prescrizioni particolari per realizzare l’impianto elettrico in bagno. La progettazione e l’installazione degli impianti elettrici nei locali contenenti bagni e docce deve tenere in considerazione quattro zone, caratterizzate da un pericolo decrescente a mano a mano che ci si allontana dal bordo della vasca da bagno e/o della doccia: zona 0, individuata dal volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia. Per le docce senza piatto, l’altezza della zona 0 è di 10 cm e la sua superficie ha la stessa estensione orizzontale della zona 1. Data la presenza di acqua in condizioni normale di utilizzo, questa zona deve essere considerata ovviamente la più pericolosa. La zona 1 è quella sovrastante la vasca da bagno o il piatto doccia fino a un’altezza di 225 cm. Nel caso in cui il fondo della vasca o della doccia sia a più di 15 cm sopra il pavimento, la quota di 225 cm verrà misurata a partire dal fondo e non dal pavimento. Per le docce senza piatto la zona 1 si estende in verticale per 120 cm dal punto centrale del soffione posto a parete o a soffitto. La zona 1 non include la zona 0, e lo spazio sotto la vasca da bagno o la doccia è considerato zona 1. La zona 2 comprende lo spazio immediatamente circostante la vasca da bagno o il piatto doccia, estesa fino a 60 cm in orizzontale e fino a 225 cm in verticale, con la distanza verticale misurata dal pavimento. Per le docce senza piatto non esiste una zona 2, ma una zona 1 aumentata a 120 cm come indicato al punto precedente. La zona 3 si ottiene dal volume esterno alla zona 2, o della zona 1 in caso di mancanza del piatto doccia, fino alla distanza orizzontale di 240 cm. Tutti i componenti dell’impianto elettrico installati in ciascuna zona devono possedere precisi requisiti in termini di grado di protezione (idoneità alle condizioni ambientali) e di protezione dai contatti indiretti, entrambi indicati indicati dai gradi di protezione IP.

Queste quattro zone non si estendono all’esterno del locale attraverso le aperture: questo vuol dire che l’interruttore posto fuori dalla porta del bagno è ammissibile, anche se dista a meno di 60 cm dal bordo della vasca e/o del piatto doccia.

5.2 Armadietto da bagno con mensole laterali

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